1. La Regione siciliana, in conformità al proprio ordinamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori, per i residenti nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative;
b) la registrazione delle presenze per altre categorie da individuare;
c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con slot-machine;
d) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;
e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.